Statuto

Costituzione e scopi
Art. 1
E' costituita a Bolgare, in via E. Medi n. 4, l'Associazione denominata " Bolgare Incontra".
“Bolgare Incontra" è una associazione libera e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2
Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, ì contribuendo in tal modo alla crescita culturale, umana e sociale dei propri soci e della propria comunità.
L'Associazione Bolgare Incontra persegue i seguenti scopi:
  • ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria, scientifica ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone,enti ed associazioni;
  • fornire occasioni di formazione culturale per educatori, insegnanti ed operatori sociali finalizzati a trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
  • fornire occasioni di incontro e discussione all’interno della comunità di Bolgare promuovendo uno sviluppo della socialità;
  • favorire la connessione delle diverse esperienze sociali e culturali che negli anni si sono sviluppate;
  • sensibilizzazione ed educazione della popolazione sul tema dei beni culturali e del proprio patrimonio storico-artistico attraverso la valorizzazione, salvaguardia e recupero dello stesso, oltre che alla tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici.
Art. 3
L'associazione Bolgare Incontra per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione - concerti, mostre;
  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
  • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  • utilizzo di nuove tecnologie di rete e multimediali (newsgroup, mailing listi, blog, forum ecc...).
Associazione
Art.4
Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi all’associazione è necessario presentare domanda scritta al Presidente.
Con la domanda l'aspirante socio dovrà:
indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi
previsti dal successivo Art.8.

Art. 5
E' compito del Presidente, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art.6
Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associane stessa.

Art.7
I soci sono tenuti:
  • al pagamento della quota associativa annuale, fissata dalla Assembla dei Soci;
  • alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile.

Art.8
La decadenza da socio può avvenire per:
  • decesso;
  • dimissioni;
  • mancato rinnovo della quota associativa;
  • espulsione o radiazione.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Presidente.

Provvedimenti disciplinari
Art.9
Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Presidente potrà proporre le seguenti sanzioni:
ammonizione scritta;
sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
espulsione o radiazione;
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  • quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.
Le suddette sanzioni saranno decise dall’Assemblea dei Soci a maggioranza.
I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative per oltre due
mesi dalla fine dell’esercizio sociale.

Patrimonio sociale e Bilancio
Art.10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione.
I proventi sono costituiti:
  • dalle quote di iscrizione;
  • dai contributi associativi;
  • dai contributi di Enti o privati;
  • dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
  • da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
  • proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
  • entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.
Art.11
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il residuo attivo del rendiconto sarà utilizzato per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni non lucrative.

Organi sociali
Art.12
Sono organi sociali:
  • l'Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Segretario Tesoriere.
Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni
Art.13
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto.

Assemblee
Art.14
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell’associazione per almeno 10 giorni prima della data fissata. L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell’associazione con almeno 5 giorni prima della data fissata o con avviso scritto da inviare ad ogni socio.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art.15
L'assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Presidente, di regola una volta l'anno.
Essa:
  • approva il rendiconto consuntivo;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:
  • elegge il Presidente e il Segretario Tesoriere.
Art.16
L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato:
  • tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.
L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.17
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art.18
Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.
La delega, ammessa solo per le Assemblee straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.
Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Art.19
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione da parte dell’assemblea.

Art.20
L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.
Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Presidente
Art.21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede l’Assemblea.
Nomina il Vicepresidente all’interno dell’assemblea dei soci.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art.22
Il Presidente assume la direzione e l'amministrazione dell’associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.
A tal fine deve:
  • redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
  • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
  • redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
  • compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
  • stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
  • formulare il regolamento interno;- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
  • delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.
Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini anche non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Segretario Tesoriere
Art.23
l Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci.

Scioglimento dell'Associazione
Art.24
La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa con le modalità previste dal presenta statuto. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque, per opere di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.
E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale
Art.25
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Bolgare, 10 settembre 2013

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